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  • Punto&Pasta PRECOTTO #7 - "LA NINFOMANA"
    Nov 12 2020


    Bentornati a P&P Precotto, il podcast più caldo d’Italia. Oggi su precotto: - NinfomanA. - Nicholas ruba il ruolo a Groppi - Mani nella bega. E molto altro! Solo su Punto & Pasta Precotto 🍝 Link utili: https://linktr.ee/puntoepasta Grafiche Piccyonee: www.facebook.com/Piccyonee/ ----- ⚠⚠ ATTENZIONE ⚠⚠ ----- Il podcast che state per ascoltare, può avere delle parti fraintendibili. Ci teniamo a farvi sapere che lo staff non vuole incitare transfobia, razzismo, omofobia ne discriminazione verso le sexworkers, semplicemente ci fanno ridere i loro annunci. Possiamo risultare infantili, e possiamo confermare che lo siamo. Quindi se tutto questo non urta la vostra sensibilità, buon ascolto. In caso contrario vi consigliamo di ascoltare altro. Grazie --------------------------------------­----------------------------------------­------- TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA: Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di riferimento e non ri
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    9 mins
  • Punto&Pasta PRECOTTO #6 - "SOTTOTITOLI IN SESSO"
    Nov 5 2020

    Bentornati a P&P Precotto, il podcast più caldo d’Italia. Oggi su precotto: - Nicholas legge male. - Suonano le campane - Si suonano i flauti senza custodia. E molto altro! Solo su Punto & Pasta Precotto 🍝 Link utili: https://linktr.ee/puntoepasta Grafiche Piccyonee: www.facebook.com/Piccyonee/ ----- ⚠⚠ ATTENZIONE ⚠⚠ ----- Il podcast che state per ascoltare, può avere delle parti fraintendibili. Ci teniamo a farvi sapere che lo staff non vuole incitare transfobia, razzismo, omofobia ne discriminazione verso le sexworkers, semplicemente ci fanno ridere i loro annunci. Possiamo risultare infantili, e possiamo confermare che lo siamo. Quindi se tutto questo non urta la vostra sensibilità, buon ascolto. In caso contrario vi consigliamo di ascoltare altro. Grazie --------------------------------------­----------------------------------------­------- TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA: Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione." Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista. Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte." Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti. Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale." In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti. Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche." Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti. Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la giurisprudenza, si risolve sempre in un'opera autonoma e distinta rispetto a quella di rif

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    14 mins
  • Punto&Pasta PRECOTTO #5 - "AGATHA"
    Oct 29 2020
    Bentornati a P&P Precotto, il podcast più caldo d’Italia.
    Oggi su precotto:
    - AGATHA.
    - Giochi di società.
    - Groppi canta canzoni vecchie remixate da Gabry Ponte.
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    Il podcast che state per ascoltare, può avere delle parti fraintendibili.
    Ci teniamo a farvi sapere che lo staff non vuole incitare transfobia, razzismo, omofobia ne discriminazione verso le sexworkers, semplicemente ci fanno ridere i loro annunci.
    Possiamo risultare infantili, e possiamo confermare che lo siamo.
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    In caso contrario vi consigliamo di ascoltare altro.
    Grazie

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    TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA:
    Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione."
    Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista.
    Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte."
    Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti.
    Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale."
    In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti.
    Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche."
    Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti.
    Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in...
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    13 mins
  • Punto&Pasta PRECOTTO #4 - "É TORNATA MARA"
    Oct 15 2020
    Bentornati a P&P Precotto, il podcast più caldo d’Italia.
    Oggi su precotto:
    - Groppi balbetta.
    - Giochi di società.
    - Viaggi temporali senza la DeLorean.
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    Ci teniamo a farvi sapere che lo staff non vuole incitare transfobia, razzismo, omofobia ne discriminazione verso le sexworkers, semplicemente ci fanno ridere i loro annunci.
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    Quindi se tutto questo non urta la vostra sensibilità, buon ascolto.
    In caso contrario vi consigliamo di ascoltare altro.
    Grazie

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    TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA:
    Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione."
    Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista.
    Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte."
    Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti.
    Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale."
    In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti.
    Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche."
    Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti.
    Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in...
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  • Punto&Pasta PRECOTTO #3 - "TICHI-MILF"
    Oct 8 2020
    Bentornati a P&P Precotto, il podcast più caldo d’Italia.
    Oggi su precotto:
    - Groppi perde un polmone ancora prima di iniziare.
    - No obesi.
    - Nicholas prova a leggere.
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    Ci teniamo a farvi sapere che lo staff non vuole incitare transfobia, razzismo, omofobia ne discriminazione verso le sexworkers, semplicemente ci fanno ridere i loro annunci.
    Possiamo risultare infantili, e possiamo confermare che lo siamo.
    Quindi se tutto questo non urta la vostra sensibilità, buon ascolto.
    In caso contrario vi consigliamo di ascoltare altro.
    Grazie

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    TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA:
    Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione."
    Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista.
    Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte."
    Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti.
    Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale."
    In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti.
    Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche."
    Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti.
    Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre...
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  • Punto&Pasta PRECOTTO #2 - "E..."
    Sep 24 2020
    Bentornati a P&P Precotto, il podcast più caldo d’Italia.
    Oggi su precotto:
    - L’anima di Vasco si impossessa di Groppi.
    - Nicholas si distingue dal luogo comune.
    - Per errori di punteggiatura, Groppi diventa Eminem.
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    E... uo uo e...

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    Ci teniamo a farvi sapere che lo staff non vuole incitare transfobia, razzismo, omofobia ne discriminazione verso le sexworkers, semplicemente ci fanno ridere i loro annunci.
    Possiamo risultare infantili, e possiamo confermare che lo siamo.
    Quindi se tutto questo non urta la vostra sensibilità, buon ascolto.
    In caso contrario vi consigliamo di ascoltare altro.
    Grazie

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    TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA:
    Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione."
    Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista.
    Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte."
    Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti.
    Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale."
    In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti.
    Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche."
    Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti.
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  • Punto & Pasta PRECOTTO #1 - "PERCHÉ"
    Sep 17 2020
    "PERCHE" "HO" "FATTO" "TUTTO" "QUESTO" pioggia.

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    Quindi se tutto questo non urta la vostra sensibilità, buon ascolto.
    In caso contrario vi consigliamo di ascoltare altro.
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    TUTELA LEGALE DELLA PARODIA E DELLA SATIRA:
    Legge 22 Aprile 1941 n.633 (G.U. n.166 del 16 luglio 1941), estratto dall'articolo 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo [...] , qualunque ne sia il modo o la forma di espressione."
    Questa legge sancisce, semplicemente, che tutto ciò che è realizzato dall'ingegno creativo è protetto dai Diritti d'Autore. Ne consegue che la creazione di immagini che fanno riferimento al suo umorismo, alle sue doti creative, etc. è un elemento protetto dalla legge e che appartiene al suo creatore, quindi al Parodista.
    Legge citata, estratto dall'articolo 3: "Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine [...] artistico, [...] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte."
    Questa legge è piuttosto importante nell'ambito della parodia. Si indica che un'opera creata unendo altre opere o parti di esse è da considerarsi autonoma qualora fosse il risultato di una scelta artistica. Opera da considerarsi, inoltre, protetta come opera originale e senza pregiudizio su altri diritti d'autore già esistenti.
    Legge citata estratto dall'articolo 4: "Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali [...] le trasformazioni da una in altra forma [...] artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale."
    In questa legge si sottolinea che le modifiche e le aggiunte eseguite ad un'opera già esistente (nel caso della parodia una nuova elaborazione di nuovi testi, nuove scene amatoriali, scritte, effetti speciali, proprie immagini, ecc.), sono protette e senza pregiudizio di diritti d'autore già esistenti.
    Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001(GU n. L 167 del 22/06/2001), estratto dall'articolo 5: "Sono esentati dal diritto [...] gli atti di riproduzione [...] privi di rilievo economico proprio che sono [...] parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico [...]", in particolare al paragrafo 3 lettera K "quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche."
    Questa direttiva è specifica per la parodia. In questo senso, la legge specifica che è possibile distribuire un'opera parodiata senza scopo di lucro e senza dover sottostare a diritti d'autore già esistenti.
    Trib. Milano 29 gennaio 1996, in Foro it.,1996, I, 1426 e in Dir. Industriale, 1996, 479, n. MINA; Trib. Milano 15 novembre 1995 in Giur. It., 1996, I, 2, 749, in particolare alla dichiarazione: "A questo proposito, cercando di analizzare giuridicamente questo caso, va premesso che la parodia, secondo la...
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